Art. 6.
1. Sono organi dei consorzi di sviluppo industriale:
a) l'assemblea;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio sindacale.
2. L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti partecipanti al consorzio.
3. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri dispari,
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variabile da tre a sette, ed è nominato dall'assemblea che sceglie, tra i propri membri, il presidente, che ha la rappresentanza legale del consorzio.
4. Al consiglio di amministrazione spettano la redazione dello statuto del consorzio e del bilancio d'esercizio, l'amministrazione, nonché la nomina del collegio sindacale, nel rispetto degli articoli 2380 e seguenti del codice civile.
5. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, ai sensi degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.
6. Il presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta stessa, nomina, in caso di gravi inadempienze o di mancato funzionamento degli organi statutari, un commissario straordinario per la gestione provvisoria dei consorzi di sviluppo industriale.
7. La durata in carica dei componenti degli organi sociali dei consorzi è stabilita in quattro anni.